Ringraziamo tutte le persone che hanno sostenuto questa ragazza. Il Giudice ha sospeso l’allontanamento della ragazzina dai genitori. Ora la mamma dovrà garantire che la figlia sia seguita adeguatamente e la vicenda potrebbe essere chiusa a breve. A breve un comunicato con tutte le informazioni, sempre nel rispetto della privacy della minore. Grazie a tutti.
Ill.mo Presidente del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila Dott.ssa Cecilia Angrisano tribmin.laquila@giustizia.it | Ill.ma Garante Infanzia e Adolescenza Nazionale Dott.ssa Carla Garlatti segreteria@garanteinfanzia.org |
Ill.mo Sindaco del Comune di Tocco da Casauria dott. Riziero Zaccagnini sindaco@comune.toccodacasauria.pe.it | Cc: Ill.ma Garante dell’Infanzia ed Adolescenza Avv. Maria Concetta Falivene garante.infanzia@crabruzzo.it |
Petizione
Gli estensori della Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York del 1989 si dichiarano “convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività”.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dichiara all’articolo 16 che “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”.
L’art. 1 della Legge del 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia stabilisce che “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.
Sono venuto a conoscenza che una bambina abruzzese rischia di essere strappata alla famiglia e collocata in una struttura.
Con la presente chiedo che si faccia di tutto per garantire il diritto della bambina di crescere ed essere educata nell’ambito della propria famiglia.
Chiedo anche che il minore sia ascoltato come imposto dalla Legge e dalle Convenzioni internazionali.
E poiché gli assistenti sociali NON hanno potere investigativo chiedo che l’istruttoria sia svolta da chi ha questo compito conferito dalla Legge.
L’art. 2 della Legge del 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia stabilisce che “Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”.
Nell’eventualità che non sia possibile mantenere la bambina con i suoi genitori, chiedo che si faccia di tutto per collocare la bambina presso una famiglia o persona entro il 4° grado di parentela ed eventualmente in un’altra famiglia.
Anche in caso di affidamento etero-familiare chiedo che i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possano mantenere i rapporti REGOLARI e UMANI con lei in visite libere, non in visite protette di 1 ora a settimana o simili tempistiche e modalità che a mio avviso sono disumane.
Inoltre chiedo che in tale estrema eventualità si lavori per riportare al più presto la bambina in famiglia, non dopo due anni per intenderci ma in tempi più congrui e rispettosi della necessità della bambina di ritornare dai suoi cari.
In fede.